Imu, entro il 16 giugno si paga l’acconto: ecco chi deve farlo e chi no, i calcoli e le novità
di Stefano Poggi Longostrevi
Le date e le novità
La stagione del modello 730
è appena iniziata ed è gia tempo di passare alla cassa per soddisfare
l’appetito dei Comuni. Entro il 16 giugno, infatti, i proprietari
immobiliari devono versare l’acconto 2023 dell’Imu.
È confermata per fortuna l’esenzione per le abitazioni principali e
relative pertinenze, escluse quelle di lusso. Resta in vigore anche la
riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili affittati a «canone
concordato». Tra le novita del 2023 l’esenzione per gli immobili
occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a
condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria
per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale
per occupazione abusiva. Per i soggetti che, al 1° maggio 2023,
hanno residenza ovvero sede legale od operativa in uno dei Comuni
alluvionati dell’Emilia Romagna (elenco allegato al decreto legge
«alluvioni»), sono sospesi i termini dei versamenti tributari in
scadenza fino al 31 agosto 2023 e quindi anche l’acconto Imu. L’imposta
municipale sugli immobili, come è ormai consuetudine, va pagata in due
rate. Entro il 16 giugno si versa l’acconto del 50%, mentre il restante
50% va versato entro il prossimo 18 dicembre (il 16 scadenza naturale
cade di sabato). Per l’acconto il conteggio è semplice, se non ci sono
state variazioni nella consistenza immobiliare basta sommare l’Imu
pagata nel 2022 tra acconto e saldo e versare il 50% di tale importo,
per ciascuna tipologia di immobili, utilizzando il relativo codice
tributo (vedi grafico a fianco). Se ci sono state variazioni nella
situazione patrimoniale nel corso del 2022 o del 2023, come acquisti o
vendite o successioni, è opportuno tenere conto della situazione
attuale, ma applicando per l’acconto ancora l’aliquota deliberata dal
comune per il 2022.
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I criteri e gli obblighi
Nel caso di un immobile acquistato nel 2023 il contribuente può utilizzare la nuova aliquota eventualmente approvata per il 2023, se già pubblicata sul sito www.finanze.gov.it. In tutti gli altri casi è preferibile utilizzare le aliquote decise per il 2022 e poi fare il conguaglio a dicembre con quelle nuove. L’Imu si versa su base mensile applicando questa regola: il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati in Italia e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’abitazione (come il coniuge superstite sulla casa di famiglia, ma se l’abitazione non è classificata come di pregio è esente), di uso, enfiteusi e superficie. In caso di separazione o divorzio, obbligato al versamento è il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario, ma in genere ha l’esenzione se la casa è assegnata con provvedimento del giudice e se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti di qualsiasi categoria, anche se utilizzati nell’esercizio dell’attività. Sono esonerati gli immobili-merce, costruiti o ristrutturati per la vendita e rimasti invenduti. Si sono concluse le esenzioni temporanee previste per far fronte all’emergenza sanitaria e che riguardavano le imprese dello spettacolo, quindi quest’anno dovranno tornare a versare l’Imu. Nel caso di più comproprietari — o di più contitolari di un diritto reale — l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. L’esenzione per l’abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare l’Imu.
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