“Sostegni bis”, nella bozza contributi alle imprese in base al fatturato e smart working nel privato fino a settembre

ROMA. Il Reddito di emergenza sarà riconosciuto per altri due mesi, a giugno e a luglio. E’ quanto si legge nella bozza del decreto «Sostegni-bis» che allunga la durata del beneficio dopo i tre mesi (marzo, aprile e maggio) già previsti nel primo dl Sostegni. Per ottenerlo bisognerà inoltrare domanda all’Inps entro il 30 giugno 2021. Il provvedimento istituisce inoltre presso il Ministero dell’interno un fondo da 500 milioni per il 2021 per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, oltre che per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

Nuovi contributi a fondo perduto sono previsti con circa 14 miliardi a disposizione. Il calcolo delle perdite sarà sempre in base al fatturato (o ai corrispettivi) ma si potrà scegliere il periodo di riferimento: in caso si scelga il confronto tra 2019 e 2020 il contributo sarà uguale a quello in via di erogazione in queste settimane e arriverà in automatico a chi già ha fatto domanda e ha ricevuto il bonifico dall’Agenzia delle entrate. Ma si potrà optare per il calcolo basato sul periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 in confronto allo stesso periodo 2019-2020

Lo smart working nel settore privato verrà poi prorogato fino al 30 settembre 2021: la proroga era stata ipotizzata nel dl proroghe approvato la scorsa settimana, ma non era poi entrata nel testo definitivo, dove è stata invece inserita la norma per non vincolare più al 50% delle presenze le modalità di lavoro agile nella Pubblica amministrazione.

La bozza prevede l’estensione per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 gli sgravi sugli affitti per le imprese (ad esempio strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio, tour operator e stabilimenti termali) e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano registrato perdite, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Estesa quindi la possibilità di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. L’agevolazione spetta ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 fino a 10 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 2019 (si tratta dei beneficiari dei contributi a fondo perduto del primo decreto Sostegni). Nel caso di strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio, tour operator e stabilimenti termali, il provvedimento è invece indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

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