Pneumatici invernali, domani scatta l’obbligo. Cosa c’è da sapere regione per regione

La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 indica che l’Ente proprietario o gestore della strada, può “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Viene applicata, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati, prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile.

Inoltre è permessa una estensione temporale del periodo di vigenza per strade. O tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. Come per la Valle d’Aosta dove l’ordinanza vige su tutto il territorio tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. Ovviamente i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati.

E’ applicabile anche la deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo. Ovvero dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze. Questo per i veicoli che montano gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q (160 km/h). Tali auto devono esporre una targhetta all’interno dell’abitacolo, ben visibile. Che ricordi all’automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Principalmente ha lo scopo di consentire di organizzare per tempo il cambio gomme. Se un veicolo monta gomme con codice di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta di circolazione non sono previste limitazioni di periodo d’uso e montaggio.

Ricordiamo che quando la temperatura dell’asfalto scende sotto i 7° dotare il veicolo di pneumatici invernali correttamente gonfiati significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve.

Come si riconoscono le gomme da neve?

A contatto visivo è diverso il disegno del battistrada definito da fitte lamelle che permettono una migliore aderenza al suolo.

Battistrada invernale
Battistrada invernale
Battistrada estivo
Battistrada estivo

Ma soprattutto sono identificati dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (o M.S o M&S; a discrezione del costruttore). E dall’eventuale ulteriore pittogramma alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve. Certamente le gomme che presentano tutte e due le diciture sono di efficienza e sicurezza superiori.

Le altre gomme per l’inverno

Possono essere impiegate anche le “All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason” a patto che siano dotate della marcatura M+S (M.S o M&S, etc.). Se presente anche il pittogramma alpino, ancora meglio. Per essere usate anche in estate devono avere un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione. E’ caldamente raccomandato il montaggio di quattro pneumatici invernali, e non due sull’asse di trazione, per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

Confronto spazio di frenata
Confronto spazio di frenata

Le catene da neve

Le catene per essere omologate devono essere contrassegnate dal marchio UNI 11313. O ÖNORM V5117 per per quelle prodotte all’estero. Le proprie gomme ovviamente devono corrispondere all’elenco delle misure degli pneumatici cui la catena è destinata. Le catene da neve metalliche possono essere a tensione manuale. O automatica, più cara, ma più facile da montare. La velocità massima è di 50 km/h. Esistono, e sono omologate, anche le catene tessili o in materiale composito (come le Michelin Easy Grip). Sono ancora più leggere, facili da montare e da stivare, ma anche più costose. La velocità massima consentita è di 40 km/h. Per ulteriori approfondimenti su pneumaticisottocontrollo.it sono reperibili informazioni costantemente aggiornate, le ordinanze suddivise per area geografiche, le raccomandazioni per un corretto stoccaggio e la normativa vigente.

Le multe

Le sanzioni partono da 41 euro nei centri abitati e 84 euro al di fuori. Le minime, la massima può superare i 300 euro. Le forze dell’ordine possono stabilire il fermo del veicolo finché non lo si mette in regola. Con la potenziale aggravante, in città, di guida pericolosa. Che costerebbe altri 39 euro di multa e sulla patente 5 punti in meno.

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