Ergastolo ostativo, Consulta: “E’ incostituzionale. Permessi anche a chi non collabora con la giustizia”. I mafiosi festeggiano (di nuovo)

di Giuseppe Pipitone

Può un ergastolano avere benefici carcerari senza prima collaborare con la magistratura? Si, può. Può avere permessi premio senza raccontare chi sono i complici dei suoi delitti? Sì, può farlo. In caso contrario si violerebbe la Costituzione. A stabilirlo è stata la Consulta che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, anche i giudici italiani bocciano l’articolo 4 bis, comma 1 dell’Ordinamento penitenziario. Una decisione storica che va a colpire duramente la lotta antimafia nel nostro Paese: come già nelle scorse settimane, festeggiano mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti che d’ora in poi potranno ricorrere contro il 4 bis.

“La Corte – si legge nella nota ufficiale – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo“. In questo caso, la Corte – pronunciandosi nei limiti della richiesta dei giudici che hanno sollevato la questione – ha quindi sottratto la concessione del solo permesso premio alla generale applicazione del meccanismo “ostativo” (secondo cui i condannati per i reati previsti dall’articolo 4 bis che dopo la condanna non collaborano con la giustizia non possono accedere ai benefici previsti dall’Ordinamento penitenziario per la generalità dei detenuti).

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