Buoni fruttiferi postali, la Cassazione: lo Stato può cambiare il tasso di interesse quando vuole

Ecco cos’è successo. In origine, l’investimento in Buoni fruttiferi postali era regolato dall’articolo 173 del Codice Postale, risalente al 1973. Che però, spiega Bissi, è stato abrogato nel 1999 dal decreto legislativo 284. Quest’ultima legge ha precisato che i rapporti in essere, libretti e buoni fruttiferi postali, continuavano a essere regolati secondo le leggi anteriori. Cioè dal Codice Postale, che consente allo Stato di cambiare le carte sul tavolo. La Corte ha quindi messo una pietra tombale su chi ha acquistato i Buoni prima del 1999: per loro vale la vecchia legge.

Il risultato, sottolinea l’avvocato in modo sarcastico, “è un capolavoro”. Se il tasso di interesse viene cambiato a sfavore del consumatore, i suoi Buoni vengono considerati come “rimborsati” con il tasso stabilito in origine e “convertiti in titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse”.

Resta, però, la possibilità di recedere dal contratto, incassando quanto spetta secondo il tasso di interesse originario e più vantaggioso.

Il problema, secondo l’esperto di Ridare, è che dal 1973 a oggi le cose sono cambiate. “La Cassazione non ha dato alcuna rilevanza al fatto che oggi Poste Italiane è un soggetto di diritto privato, ritenendo invece di evidenziarne la discendenza storica da un’azienda autonoma dello Stato, diventata poi Ente pubblico economico”. Un aspetto tutt’altro che secondario: equiparando le Poste a un soggetto statale, infatti, la Cassazione giustifica l’entrata a gamba tesa sul piccolo investitore, visto che in questo caso “la disciplina a tutela dei consumatori è inapplicabile”, continua la Suprema Corte.

I cittadini che sottoscrivono i Buoni fruttiferi postali dovrebbero quindi tenere gli occhi bene aperti. Anche perché le Poste, secondo la Corte, non sono obbligate a fargli firmare un’informativa che spieghi in modo dettagliato dettagli e rischi dell’operazione (compreso il fatto che il tasso d’interesse potrebbe variare in modo retroattivo), ma sarà sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme che disciplinano la collocazione dei Buoni.

REP.IT

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