Spese scolastiche, ecco quali sono quelle detraibili

di ANTONELLA DONATI

Sono tante le voci che consentono di avere la detrazione del 19% per le spese di istruzione, non sempre conosciute e spesso trascurate. Non esiste, infatti, un elenco specifico nelle norme di legge ma solo una serie di indicazioni date via via dall’Agenzia delle entrate con circolari e risoluzioni. Dopo la segnalazione del fatto che ben un italiano su due non è a conoscenza di queste possibilità, ci avete inviato molte richiete su dove trovarle e come fare per non lasciarle cadere nel nulla. Ecco la lista punto per punto.

Tutte le scuole interessate. La detrazione Irpef del 19% riguarda tutte le spese direttamente legate alla frequenza degli istituti del sistema di istruzione nazionale, di ogni ordine e grado, ossia scuole materne, elementari, medie e superiori.  Rientrano nel sistema tutti gli istituti pubblici, statali e degli enti locali, e le scuole private paritarie. Per il 2018 è previsto un tetto di spesa detraibile pari a 786 euro per ogni alunno o studente, ossia una detrazione massima di circa 150 euro per ogni figlio iscritto. Dal 2019 il tetto passa a 800 euro.

Le voci che danno diritto all’agevolazione. Tra le spese legate alla frequenza scolastica risultano detraibili ovviamente le somme versate per l’iscrizione alle scuole private. Per tutte le scuole, comprese quelle private, invece, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo sconto d’imposta, entro il tetto massimo di spesa previsto, è riconosciuto per:
– la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla mensa;
– i servizi di pre e post scuola;
– le spese per le gite;
– l’assicurazione scolastica
– i corsi di lingua, teatro, ecc. svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza, purché si tratti di corsi deliberati dall’istituto.
Non sono invece mai detraibili le spese relative all’acquisto di libri e al materiale di cartoleria.

I documenti da conservare. Quanto alle pezze d’appoggio, per la mensa occorre la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al destinatario del pagamento (scuola, comune o altro fornitore) con la causale “servizio mensa”. Quando è previsto il pagamento in contanti o con bancomat, oppure l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, occorre invece un certificato con l’indicazione del relativo importo.
Per tutte le altre spese, quando sono pagate alla scuola è sufficiente la ricevuta del versamento. Nel caso invece di pagamento ad altri soggetti (ad esempio all’agenzia di viaggio, all’associazione che gestisce il corso) oltre alla ricevuta occorre la copia della delibera scolastica che ha previsto lo svolgimento dell’attività integrativa.

In caso di disturbi dell’apprendimento. Infine a partire dal 2018 sono detraibili anche le spese sostenute per agevolare gli studenti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).  La detrazione del 19% è riconosciuta sull’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici, senza alcun tetto di spesa, fino al compimento della scuola superiore. Per la detrazione, però, oltre alla ricevuta della spesa è necessario un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

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