Tar boccia ricorso, resta obbligo vaccini per asili Comune Trieste

Resta valido l’obbligo di vaccinazione a Trieste per poter frequentare gli asili nido e le scuole d’infanzia comunali e convenzionate. Lo ha deciso il Tar del Friuli Venezia Giulia respingendo il ricorso presentato nelle settimane scorse da due famiglie contro la deliberazione del Consiglio Comunale che ha introdotto l’obbligo. Lo stesso obbligo è stato approvato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, facendo scoppiare svariate polemiche.

Nelle motivazioni della sentenza, il Tribunale amministrativo sottolinea che in Italia l’obbligo di vaccinazione (antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e anti epatite B) non è mai stato abrogato e che “si è solo consentita una specie di obiezione di coscienza nel senso che ove i genitori, contrariamente all’obbligo di legge, scelgano di non vaccinare i propri figli, ciò non presenta conseguenze negative per quanto riguarda l’iscrizione dei pargoli alla scuola dell’obbligo”.

Per il Tar, inoltre, “la libera e responsabile scelta di non vaccinare i bimbi, che comunque si pone contro la legge vigente, comporta delle inevitabili conseguenze, tra cui l’impossibilità di iscrizione agli asili comunali” laddove l’amministrazione comunale adotti “una norma di prevenzione e precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l’accesso ai propri asili, puo’ legittimamente definire e disciplinare”.

Nel riconoscere la legittimità della scelta del Comune di Trieste, il Tar evidenzia che “non è in discussione la potestà genitoriale, ma come quest’ultima deve cedere il passo all’interesse generale. L’iscrizione a un asilo – aggiungono i giudici amministrativi – comporta di necessità la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie” per cui “il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all’interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute”.

TGCOM

 

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